STATUTO


   TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO


   ARTICOLO 1°)
La "Federazione Nazionale Gioco Othello" è un'associazione costituita ai sensi dell'art. 36 c.c., avente sede in Recanati.

   ARTICOLO 2°)
Essa si propone di incrementare la conoscenza e la diffusione del gioco "Othello".
A tal fine, nel rispetto delle disposizioni tutte di leggi vigenti, svolgerà ogni attività compatibile ed atta al raggiungimento dello scopo sociale (come ad esempio: organizzazione di gare, tornei, corsi di insegnamento, premi, pubblicazioni, etc.), anche sotto il profilo di contatti e di conoscenza fra i suoi associati, nonché con altre organizzazioni, anche di altri Paesi, aventi lo stesso scopo.

   TITOLO II: SOCI - ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - SANZIONI DISCIPLINARI

   ARTICOLO 3°)
Può essere socio della "Federazione Nazionale Gioco Othello" qualsiasi persona fisica, giuridica od anche Associazione, interessata al gioco "Othello".

   ARTICOLO 4°)
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
     a) effettivi;
     b) ordinari.

a) Sono Soci effettivi coloro che versano la quota annuale di iscrizione, determinate dal Consiglio Direttivo Nazionale. La quota sociale
    scade il 31 dicembre dello stesso anno.
b) Sono Soci ordinari coloro che, pur iscrivendosi all'Associazione, non versano le quote annuali.

Un socio effettivo che non rinnova la quota annuale, diventa automaticamente un socio ordinario.

   ARTICOLO 5°)
Per diventare socio ordinario è sufficiente comunicare i propri dati e la propria volontà agli organizzatori di un torneo o ai membri del CDN, contattando la federazione tramite i canali ufficiali. Un socio ordinario diventa socio effettivo quando versa la relativa quota.
La delibera di Consiglio sulla domanda di iscrizione viene comunicata all'interessato solo se negativa, senza obbligo di motivazione, entro tre mesi dalla presentazione, con contemporanea restituzione delle quote versate al netto delle spese postali.
L'iscrizione decorre dalla data di presentazione della domanda.

   ARTICOLO 6°)
La qualifica di socio si perde:
- per volontaria rinunzia.
- per radiazione, deliberata dai competenti organi sociali per gravi motivi morali o disciplinari.
La perdita della qualifica di socio effettivo comporta la decadenza da qualsiasi carica o funzione in seno all'Associazione.

   ARTICOLO 7°)
Il Socio che, in questa sua veste, arreca danno al buon nome dell'Associazione ovvero manca ai suoi doveri è passibile di:
     a) richiamo scritto da parte del Presidente Nazionale o di Club locale.
     b) Sospensione da uno a tre mesi da parte del Presidente Nazionale.
     c) Radiazione da parte del Presidente Nazionale previa deliberazione del Consiglio Direttivo nazionale.
Contro il provvedimento disciplinare di radiazione è ammesso ricorso ad un giuri' d'onore di tre membri, che verrà all'uopo nominato dalla prima Assemblea successiva, all'emanazione del provvedimento.

          ORDINAMENTO

   ARTICOLO 8°)
Gli organi dell'Associazione sono:
     a) l'assemblea dei soci;
     b) Il Consiglio Direttivo Nazionale;
     c) Il presidente Nazionale;
     d) Il Segretario - Tesoriere;
     e) Il Club locale;
      f) Il Presidente di Club;

   ARTICOLO 9°)
L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci effettivi in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno.
Essa viene convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo Nazionale in seduta ordinaria una volta all'anno, il giorno fissato, nella località stabilita (o più semplicemente su una piattaforma per riunioni on-line), con un preavviso di almeno 15 giorni mediante pubblicazione sul Bollettino dell'Associazione o, in mancanza, mediante circolare rimessa per il tramite del servizio postale, senza raccomandazione o, infine, tramite E-mail o messaggistica al numero e all'indirizzo comunicato dal socio in questione.
L'Assemblea elegge nel suo seno un Presidente di Assemblea ed un Segretario; quest'ultimo con il compito di redigere il verbale.

   ARTICOLO 10°)
Nel caso di necessità va convocata, con il medesimo preavviso, una seduta straordinaria, su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo Nazionale. Alle assemblee possono presenziare, senza diritto di voto, anche i soci ordinari.

   ARTICOLO 11°)
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci effettivi intervenuti e si intende regolarmente costituita:
     - in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto;
     - in seconda convocazione, almeno 2 ore dopo, qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio effettivo, avente diritto d'assistere all'assemblea, può rappresentare, per delega scritta, fino a 3 soci effettivi.
N.B. I minorenni non possono votare.

   ARTICOLO 12°)
L'Assemblea dei Soci, oltre alle altre incombenze previste dal presente Statuto, elegge da cinque a sette Consiglieri Nazionali, scegliendo tra essi qualora il numero di candidati sia otto o superiore.

L'Assemblea dei Soci, inoltre, è responsabile dei seguenti punti:
     - approva il Programma di esecuzione;
     - approva, con la maggioranza di cui al successivo art. 24, eventuali modifiche dello Statuto;
     - approva i conti preventivo e consuntivo annuali;
     - delibera su qualsiasi argomento interessante la vita dell'Associazione stessa.
Le delibere dell'Assemblea, ove non sia diversamente previsto, vengono assunte a maggioranza dei presenti.
L'ordine del giorno viene stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale.

   ARTICOLO 13°)
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da:
     - un Presidente Nazionale, che lo presiede;
     - e da quattro a sette Consiglieri Nazionali.

Il presidente Nazionale viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri oppure ad honorem, tra i soci effettivi candidati, con importanti doti di leadership, una storia legata e riconosciuta, a livello nazionale e internazionale, a quella della FNGO, tale da poter rappresentare con onore e passione la Federazione Italiana di Othello, tanto sul territorio nazionale, quanto all'estero.
I membri del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica due anni e sono rieleggibili senza limiti.
Possono far parte del Consiglio Direttivo Nazionale solo i soci effettivi residenti in Italia, o quelli residenti all'estero che abbiano dimostrato impegno e dedizione verso le attività (extra torneistiche) della Federazione.

In particolare, quest'ultimo requisito richiede che il candidato abbia:

- già ricoperto in passato la carica di Consigliere o di Presidente
- oppure organizzato corsi, fiere o tornei per conto della FNGO
- oppure scritto articoli, news o commentato tornei per conto della FNGO
Tali requisiti di candidabilità vengono verificati dal Consiglio uscente (o dall'Assemblea dei Soci qualora l'ultimo Consiglio sia stato sciolto).

Nel caso che un membro cessi dalla carica, per qualsiasi motivo prima del compimento del periodo di nomina, subentra con la stessa durata il socio che, fra i non eletti, abbia ottenuto nell'ultima elezione il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti, subentrerà il socio piu' anziano di iscrizione all'Associazione.
Ove si tratti del Presidente, questi verrà nominato ad interim dai componenti del Consiglio Direttivo previa reintegrazione del Consiglio col criterio di cui sopra.
Il Consiglio Direttivo Nazionale decide a maggioranza con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Nel caso di parità il parere del Presidente è determinante per la decisione (indipendentemente dal fatto che il Presidente sia un membro del Consiglio o una persona esterna votata ad honorem).

   ARTICOLO 14°)
Il Consiglio Direttivo Nazionale sovraintende a tutte le attività
dell'Associazione in armonia alle deliberazione dell'Assemblea dei Soci;
     - autorizza la costituzione dei Club locali;
     - autorizza le iniziative comportanti oneri per l'Associazione, rispettando i limiti fissati dal conto preventivo annuale;
     - si impegna a redigere entro tre mesi dall'inizio del mandato un Programma di Esecuzione dove vengono indicati i propositi del Consiglio, le
       linee guida per la formazione dei Club Locali e il Calendario dei principali eventi nazionali (il quale viene aggiornato di anno in anno)

   ARTICOLO 15°)
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti di legge e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale.
Tiene, congiuntamente con il Segretario - Tesoriere, l'Amministrazione del fondo comune, riscuotendo le entrate e pagando le spese inerenti allo svolgimento dell'attività associativa.
Per ogni iniziativa comportante oneri per l'Associazione, il Presidente Nazionale dovrà essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo salvo che per le spese amministrative nei limiti di quanto previsto dal conto preventivo annuale.

   ARTICOLO 16°)
In caso di assenza o di impedimento del Presidente Nazionale le funzioni dello stesso vengono esercitate congiuntamente dai due componenti il Consiglio Direttivo Nazionale aventi maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione o, in caso di parità fra i componenti, aventi la maggiore età.

   ARTICOLO 17°)
Il Segretario - Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale e scelto fra i propri membri.
Egli, congiuntamente con il Presidente Nazionale, amministra il fondo comune;
- tiene aggiornato il registro dei soci;
- collabora con il Presidente per l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale.

   ARTICOLO 18°)

Club LOCALE
.
La FNGO supporta e incoraggia le iniziative locali, offrendo assistenza e materiale di gioco, qualora necessari, per permettere iniziative autonome che abbiano come scopo la diffusione del gioco (tornei locali, sessioni dimostrative, fiere o eventi simili). Per stabilire un Club Locale, la FNGO richiede la presenza stabile di un numero minimo di partecipanti. Uno di questi giocatori dovrà essere socio effettivo per ricoprire il ruolo di Presidente del Club, il quale dovrà confrontarsi con il CDN per inserire a calendario eventuali tornei locali e che sarà responsabile del materiale messo a disposizione dalla FNGO. Le candidature sono vagliate dal Consiglio Direttivo e devono essere rinnovate di anno in anno.

   TITOLO IV: DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

   ARTICOLO 19°)
L'anno sociale ha inizio il primo gennaio e fine il 31 Dicembre di ogni anno.

   ARTICOLO 20°)
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

   ARTICOLO 21°)
Il fondo comune è costituito:
     a) dalle quote di iscrizione (di tornei o eventi organizzati dalla FNGO) e da quelle annuali di associazione.
     b) dagli eventuali contributi donazione, lasciti, elargizioni, oblazioni.
     c) dalla rendita del fondo sociale.

   ARTICOLO 22°)
Le quote di iscrizione e quella sociale annua vengono stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale
, con delibera da sottoporsi per la conferma alla prima Assemblea dei soci..

   ARTICOLO 23°)
Il conto preventivo e consuntivo annuale redatti dal Presidente nazionale e dal Segretario Tesoriere vengono esaminati dal Consiglio Direttivo Nazionale, prima di essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
Il preventivo per il periodo antecedente la prima convocazione di Assemblea verrà stabilito dal Consiglio Direttivo nazionale.

   TITOLO V: MODIFICHE ALLO STATUTO - REGOLAMENTO

   ARTICOLO 24°)
Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo Nazionale o da almeno 10 soci effettivi.
Esse vanno inserite all'ordine del giorno della prima assemblea successiva.
Il programma di esecuzione dello Statuto, predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale, sarà pure sottoposto all'Assemblea per l'approvazione. Le modifiche allo Statuto sono approvate con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci effettivi intervenuti all'Assemblea e sempreché tale aliquota rappresenti la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.
N.B. I minorenni non possono votare.

   TITOLO VI: VARIE

   ARTICOLO 25°)
L'appartenenza all'Associazione viene comprovata dalla tessera sociale rilasciata all'atto dell'iscrizione.
Per i soci effettivi, essa andrà convalidata annualmente secondo le norme del regolamento.

   ARTICOLO 26°)
L'interpretazione delle norme del presente Statuto deve essere fatta con il sussidio delle norme regolamentari e viceversa; per quanto non sia stato in esse espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti leggi dello Stato.

   ARTICOLO 27°)
L'Associazione è costituita a tempo illimitato.
Essa potrà essere sciolta solo per unanime volontà di almeno tutti i soci effettivi meno uno.
In caso di scioglimento il fondo comune verrà devoluto a fini assistenziali come precisato nella relativa deliberazione dell'Assemblea dei soci.