STATUTO


   TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO


   ARTICOLO 1°)
La "Federazione Nazionale Gioco Othello" è un'associazione costituita ai sensi dell'art. 36 c.c., avente sede in Recanati.

   ARTICOLO 2°)
Essa si propone di incrementare la conoscenza e la diffusione del gioco "Othello".
A tal fine, nel rispetto delle disposizioni tutte di leggi vigenti, svolgerà ogni attività compatibile ed atta al raggiungimento dello scopo sociale (come ad esempio: organizzazione di gare, tornei, corsi di insegnamento, premi, pubblicazioni, etc.), anche sotto il profilo di contatti e di conoscenza fra i suoi associati, nonché con altre organizzazioni, anche di altri Paesi, aventi lo stesso scopo.

   TITOLO II: SOCI - ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - SANZIONI DISCIPLINARI

   ARTICOLO 3°)
Può essere socio della "Federazione Nazionale Gioco Othello" qualsiasi persona fisica, giuridica od anche Associazione, interessata al gioco "Othello".

   ARTICOLO 4°)
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
     a) effettivi;
     b) sostenitori;
     c) ordinari.

a) Sono Soci effettivi coloro che versano la quota di iscrizione e quelle annuali, determinate dall'Assemblea. Per essere socio effettivo occorre avere la residenza o la sede legale in Italia.
b) Sono Soci sostenitori i soci effettivi che con azioni o contributi di una certa entità dimostrano particolare interesse ed attaccamento all'Associazione.
c) Sono Soci ordinari coloro che, pur iscrivendosi all'Associazione, non versano le quote annuali.

   ARTICOLO 5°)
Gli interessati debbono presentare domanda di iscrizione per divenire soci effettivi od ordinari, versando la relativa quota.
Le domande vengono esaminate dal Consiglio Direttivo Nazionale il quale, qualora nel Comune di residenza o sede legale dell'interessato, sia costituito un Club locale, può demandare tale adempimento al Consiglio Direttivo di Club.
La delibera di Consiglio sulla domanda di iscrizione viene comunicata all'interessato solo se negativa, senza obbligo di motivazione, entro tre mesi dalla presentazione, con contemporanea restituzione delle quote versate al netto delle spese postali.
Nel caso si tratti di reiezione da parte di Consiglio Direttivo di Club, l'interessato può impugnare la stessa presso il Consiglio Direttivo Nazionale, il quale decide definitivamente e inappellabilmente.
L'iscrizione decorre dalla data di accettazione della domanda.
I soci sostenitori vengono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta scritta e motivata di un Consigliere Nazionale o di un Presidente di Club.
La nomina decorre dalla data di accettazione da parte dell'interessato.

   ARTICOLO 6°)
La qualifica di socio si perde:
- per volontaria rinunzia.
- Per morosità (soci effettivi e sostenitori), accertata dal Consiglio Direttivo Nazionale, che pertanto trasferirà d'Ufficio tali soci negli elenchi di quelli ordinari.
- Per radiazione, deliberata dai competenti organi sociali per gravi motivi morali o disciplinari.
La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza da qualsiasi carica o funzione in seno all'Associazione.
- Per morte del socio persona fisica o messa in liquidazione o fallimento del socio persona giuridica od Associazione.

   ARTICOLO 7°)
Il Socio che, in questa sua veste, arreca danno al buon nome dell'Associazione ovvero manca ai suoi doveri è passibile di:
     a) richiamo scritto da parte del Presidente Nazionale o di Club locale.
     b) Sospensione da uno a tre mesi da parte del Presidente Nazionale.
     c) Radiazione da parte del Presidente Nazionale previa deliberazione del Consiglio Direttivo nazionale.

Contro il provvedimento disciplinare di radiazione è ammesso ricorso ad un giuri' d'onore di tre membri, che verrà all'uopo nominato dalla prima Assemblea successiva, all'emanazione del provvedimento.

          ORDINAMENTO

   ARTICOLO 8°)
Gli organi dell'Associazione sono:
     a) l'assemblea dei soci;
     b) Il Consiglio Direttivo Nazionale;
     c) Il presidente Nazionale;
     d) Il Segretario - Tesoriere;
     e) Il Club locale;
      f) Il Presidente di Club;
     g) Il Consiglio di Club.

   ARTICOLO 9°)
L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci effettivi in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno.
Essa viene convocata in seduta ordinaria una volta all'anno, nella località e nella data fissate dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, con un preavviso di almeno 15 giorni mediante pubblicazione sul Bollettino dell'Associazione o, in mancanza, mediante circolare rimessa per il tramite del servizio postale, senza raccomandazione.
L'Assemblea elegge nel suo seno un Presidente di Assemblea ed un Segretario; quest'ultimo con il compito di redigere il verbale.

   ARTICOLO 10°)
Nel caso di necessità va convocata, con il medesimo preavviso, una seduta straordinaria, su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo Nazionale. Alle assemblee possono presenziare, senza diritto di voto, anche i soci ordinari.

   ARTICOLO 11°)
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci effettivi intervenuti e si intende regolarmente costituita:
     - in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto;
     - in seconda convocazione, almeno 2 ore dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio, avente diritto d'assistere all'assemblea, può rappresentare, per delega scritta, fino a 3 soci effettivi.

   ARTICOLO 12°)
L'Assemblea dei Soci, oltre alle altre incombenze previste dal presente Statuto, elegge sei Consiglieri Nazionali, dopo il primo biennio;
     - approva il Regolamento di esecuzione;
     - approva, con la maggioranza di cui al successivo art. 24, eventuali modifiche dello Statuto;
     - approva i conti preventivo e consuntivo annuali;
     - delibera su qualsiasi argomento interessante la vita dell'Associazione stessa.

Le delibere dell'Assemblea, ove non sia diversamente previsto, vengono assunte a maggioranza dei presenti.
L'ordine del giorno viene stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale.

   ARTICOLO 13°)
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da:
     - il Presidente Nazionale, che lo presiede;
     - cinque Consiglieri Nazionali.

Il presidente Nazionale viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.
I membri del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica due anni e sono rieleggibili senza limiti.
Il Consiglio Nazionale è integrato di diritto dal Direttore Responsabile del Bollettino dell'Associazione, successivamente all'inizio della pubblicazione dello stesso. Il Direttore Responsabile cesserà di fare parte del Consiglio Direttivo, qualora il bollettino non mantenga una periodicità almeno annuale.
Possono far parte del Consiglio Direttivo Nazionale solo soci effettivi.
Qualora vi siano soci sostenitori almeno uno di questi deve far parte del Consiglio Nazionale.
Nel caso che un membro cessi dalla carica, per qualsiasi motivo prima del compimento del periodo di nomina, subentra con la stessa durata il soci che, fra i non eletti, abbia ottenuto nell'ultima elezione il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti, subentrerà il socio piu' anziano di iscrizione all'Associazione.
Ove si tratti del Presidente, questi verrà nominato ad interim dai componenti del Consiglio Direttivo previa reintegrazione del Consiglio col criterio di cui sopra.
Il Consiglio Direttivo Nazionale decide a maggioranza con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Nel caso di parità il voto del Presidente è determinante.

   ARTICOLO 14°)
Il Consiglio Direttivo Nazionale sovraintende a tutte le attività
dell'Associazione in armonia alle deliberazione dell'Assemblea dei Soci;
     - autorizza la costituzione dei Club locali;
     - autorizza le iniziative comportanti oneri per l'Associazione, rispettando i limiti fissati dal conto preventivo annuale;
     - nomina il Direttore Responsabile del Bollettino dell'Associazione.

   ARTICOLO 15°)
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti di legge.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale.
Tiene, congiuntamente con il Segretario - Tesoriere, l'Amministrazione del fondo comune, riscuotendo le entrate e pagando le spese inerenti allo svolgimento dell'attività associativa.
Per ogni iniziativa comportante oneri per l'Associazione, il Presidente Nazionale dovrà essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo salvo che per le spese amministrative nei limiti di quanto previsto dal conto preventivo annuale.

   ARTICOLO 16°)
In caso di assenza o di impedimento del Presidente Nazionale le funzioni dello stesso vengono esercitate congiuntamente dai due componenti il Consiglio Direttivo Nazionale aventi maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione o, incaso di parità fra i componenti, aventi la maggiore età.

   ARTICOLO 17°)
Il Segretario - Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale e scelto fra i propri membri.
Egli, congiuntamente con il Presidente Nazionale, amministra il fondo comune;
- tiene aggiornato il registro dei soci;
- collabora con il Presidente per l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale.

   ARTICOLO 18°)

Club LOCALE E I SUOI ORGANI
.
Almeno 5 soci effettivi e non meno di 10 soci ordinari potranno costituire
un club locale, organo periferico della "Federazione Nazionale Gioco
Othello" senza autonomia amministrativa e senza rappresentanza esterna
dell'Associazione.
Il Club, avente funzione di promozione dell'attività associativa, avrà un Presidente e un Consiglio Direttivo composto di tre soci effettivi.
Le modalità di costituzione del Club locale, la durata delle cariche, le relative funzioni e quant'altro interessante l'attività di detto organo verranno stabiliti dall'Assemblea dei soci con il regolamento di esecuzione dello Statuto.

   TITOLO IV: DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

   ARTICOLO 19°)
L'anno sociale ha inizio il primo gennaio e fine il 31 Dicembre di ogni anno.

   ARTICOLO 20°)
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

   ARTICOLO 21°)
Il fondo comune è costituito:
     a) dalle quote di iscrizione e da quelle annuali di associazione.
     b) Dagli eventuali contributi donazione, lasciti, elargizioni, oblazioni.
     c) Dalla rendita del fondo sociale.

   ARTICOLO 22°)
La quota di iscrizione e quella sociale annua vengono stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale, con delibera da sottoporsi per la conferma alla prima Assemblea dei soci.

   ARTICOLO 23°)
Il conto preventivo e consuntivo annuale redatti dal Presidente nazionale e dal Segretario Tesoriere vengono esaminati dal Consiglio Direttivo Nazionale, prima di essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
Il preventivo per il periodo antecedente la prima convocazione di Assemblea verrà stabilito dal Consiglio Direttivo nazionale.

   TITOLO V: MODIFICHE ALLO STATUTO - REGOLAMENTO

   ARTICOLO 24°)
Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo Nazionale o da un Club locale o da almeno 10 soci effettivi.
Esse vanno inserite all'ordine del giorno della prima assemblea successiva.
Il regolamento di esecuzione dello Statuto, predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale, sarà pure sottoposto all'Assemblea per l'approvazione. Le modifiche allo Statuto sono approvate con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci effettivi intervenuti all'Assemblea e sempreché tale aliquota rappresenti la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

   TITOLO VI: VARIE

   ARTICOLO 25°)
L'appartenenza all'Associazione viene comprovata dalla tessera sociale rilasciata all'atto dell'iscrizione.
Per i soci effettivi, essa andrà convalidata annualmente secondo le norme del regolamento.

   ARTICOLO 26°)
L'interpretazione delle norme del presente Statuto deve essere fatta con il sussidio delle norme regolamentari e viceversa; per quanto non sia stato in esse espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti leggi dello Stato.

   ARTICOLO 27°)
L'Associazione è costituita a tempo illimitato.
Essa potrà essere sciolta solo per unanime volontà di almeno tutti i soci effettivi meno uno.
In caso di scioglimento il fondo comune verrà devoluto a fini assistenziali come precisato nella relativa deliberazione dell'Assemblea dei soci.