TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
ARTICOLO 1°)
La "Federazione Nazionale Gioco Othello" è
un'associazione costituita ai sensi dell'art. 36
c.c., avente sede in Recanati.
ARTICOLO 2°)
Essa si propone di incrementare la conoscenza e
la diffusione del gioco "Othello".
A tal fine, nel rispetto delle disposizioni
tutte di leggi vigenti, svolgerà ogni attività
compatibile ed atta al raggiungimento dello
scopo sociale (come ad esempio: organizzazione
di gare, tornei, corsi di insegnamento, premi,
pubblicazioni, etc.), anche sotto il profilo di
contatti e di conoscenza fra i suoi associati,
nonché con altre organizzazioni, anche di altri
Paesi, aventi lo stesso scopo.
TITOLO II: SOCI - ACQUISTO E
PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - SANZIONI
DISCIPLINARI
ARTICOLO 3°)
Può essere socio della "Federazione Nazionale
Gioco Othello" qualsiasi persona fisica,
giuridica od anche Associazione, interessata al
gioco "Othello".
ARTICOLO 4°)
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
a) effettivi;
b) ordinari.
a) Sono Soci effettivi coloro che versano la
quota annuale di iscrizione,
determinate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
La quota sociale
scade il 31 dicembre dello stesso anno.
b) Sono Soci ordinari coloro che, pur
iscrivendosi all'Associazione, non versano le
quote annuali.
Un socio effettivo che non
rinnova la quota annuale, diventa
automaticamente un socio ordinario.
ARTICOLO 5°)
Per diventare socio ordinario è sufficiente
comunicare i propri dati e la propria volontà
agli organizzatori di un torneo o ai membri del
CDN, contattando la federazione tramite i canali
ufficiali. Un socio ordinario diventa socio
effettivo quando versa la relativa quota.
La delibera di Consiglio sulla domanda di
iscrizione viene comunicata all'interessato solo
se negativa, senza obbligo di motivazione, entro
tre mesi dalla presentazione, con contemporanea
restituzione delle quote versate al netto delle
spese postali.
L'iscrizione decorre dalla data di presentazione
della domanda.
ARTICOLO 6°)
La qualifica di socio si perde:
- per volontaria rinunzia.
- per radiazione, deliberata dai competenti
organi sociali per gravi motivi morali o
disciplinari.
La perdita della qualifica di socio effettivo comporta la
decadenza da qualsiasi carica o funzione in seno
all'Associazione.
ARTICOLO 7°)
Il Socio che, in questa sua veste, arreca danno
al buon nome dell'Associazione ovvero manca ai
suoi doveri è passibile di:
a) richiamo scritto da parte del Presidente
Nazionale o di Club locale.
b) Sospensione da uno a tre mesi da parte
del Presidente Nazionale.
c) Radiazione da parte del Presidente
Nazionale previa deliberazione del Consiglio
Direttivo nazionale.
Contro il provvedimento disciplinare di
radiazione è ammesso ricorso ad un giuri'
d'onore di tre membri, che verrà all'uopo
nominato dalla prima Assemblea successiva,
all'emanazione del provvedimento.
ORDINAMENTO
ARTICOLO 8°)
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) Il presidente Nazionale;
d) Il Segretario - Tesoriere;
e) Il Club locale;
f) Il Presidente di Club;
ARTICOLO 9°)
L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci
effettivi in regola con il pagamento della quota
associativa dell'anno.
Essa viene convocata dal Presidente o dal
Consiglio Direttivo Nazionale in seduta
ordinaria una volta all'anno, il giorno fissato,
nella località stabilita (o più semplicemente su
una piattaforma per riunioni on-line), con un
preavviso di almeno 15 giorni mediante
pubblicazione sul Bollettino dell'Associazione
o, in mancanza, mediante circolare rimessa per
il tramite del servizio postale, senza
raccomandazione o, infine, tramite E-mail o
messaggistica al numero e all'indirizzo
comunicato dal socio in questione.
L'Assemblea elegge nel suo seno un Presidente di
Assemblea ed un Segretario; quest'ultimo con il
compito di redigere il verbale.
ARTICOLO 10°)
Nel caso di necessità va convocata, con il
medesimo preavviso, una seduta straordinaria, su
richiesta del Presidente o del Consiglio
Direttivo Nazionale. Alle assemblee possono
presenziare, senza diritto di voto, anche i soci
ordinari.
ARTICOLO 11°)
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei
soci effettivi intervenuti e si intende
regolarmente costituita:
- in prima convocazione, con la presenza di
almeno la metà dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, almeno 2 ore
dopo, qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio effettivo, avente diritto d'assistere
all'assemblea, può rappresentare, per delega
scritta, fino a 3 soci effettivi.
N.B. I minorenni non possono votare.
ARTICOLO 12°)
L'Assemblea dei Soci, oltre alle altre
incombenze previste dal presente Statuto, elegge
da cinque a sette Consiglieri Nazionali,
scegliendo tra essi qualora il numero di
candidati sia otto o superiore.
L'Assemblea dei Soci,
inoltre, è responsabile dei seguenti punti:
- approva il Programma di esecuzione;
- approva, con la maggioranza di cui al
successivo art. 24, eventuali modifiche dello
Statuto;
- approva i conti preventivo e consuntivo
annuali;
- delibera su qualsiasi argomento
interessante la vita dell'Associazione stessa.
Le delibere dell'Assemblea, ove non sia
diversamente previsto, vengono assunte a
maggioranza dei presenti.
L'ordine del giorno viene stabilito dal
Consiglio Direttivo Nazionale.
ARTICOLO 13°)
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da:
- un Presidente Nazionale, che lo presiede;
- e da quattro a sette Consiglieri Nazionali.
Il presidente Nazionale viene eletto dal
Consiglio Direttivo fra i suoi membri oppure ad
honorem, tra i soci effettivi candidati, con
importanti doti di leadership, una storia legata
e riconosciuta, a livello nazionale e
internazionale, a quella della FNGO, tale da
poter rappresentare con onore e passione la
Federazione Italiana di Othello, tanto sul
territorio nazionale, quanto all'estero.
I membri del Consiglio Direttivo Nazionale
durano in carica due anni e sono rieleggibili
senza limiti.
Possono far parte del Consiglio Direttivo
Nazionale solo i soci effettivi residenti in
Italia, o quelli residenti all'estero che
abbiano dimostrato impegno e dedizione verso le
attività (extra torneistiche) della Federazione.
In particolare,
quest'ultimo requisito richiede che il candidato
abbia:
- già ricoperto in passato
la carica di Consigliere o di Presidente
- oppure organizzato corsi, fiere o tornei per
conto della FNGO
- oppure scritto articoli, news o commentato
tornei per conto della FNGO
Tali requisiti di candidabilità vengono
verificati dal Consiglio uscente (o
dall'Assemblea dei Soci qualora l'ultimo
Consiglio sia stato sciolto).
Nel caso che un membro cessi dalla carica, per
qualsiasi motivo prima del compimento del
periodo di nomina, subentra con la stessa durata
il socio che, fra i non eletti, abbia ottenuto
nell'ultima elezione il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti, subentrerà il socio
piu' anziano di iscrizione all'Associazione.
Ove si tratti del Presidente, questi verrà
nominato ad interim dai componenti del Consiglio
Direttivo previa reintegrazione del Consiglio
col criterio di cui sopra.
Il Consiglio Direttivo Nazionale decide a
maggioranza con la presenza della maggioranza
dei suoi membri.
Nel caso di parità il parere del Presidente è determinante per la
decisione (indipendentemente dal fatto che il
Presidente sia un membro del Consiglio o una
persona esterna votata ad honorem).
ARTICOLO 14°)
Il Consiglio Direttivo Nazionale sovraintende a
tutte le attività
dell'Associazione in armonia alle deliberazione
dell'Assemblea dei Soci;
- autorizza la costituzione dei Club
locali;
- autorizza le iniziative comportanti oneri
per l'Associazione, rispettando i limiti fissati
dal conto preventivo annuale;
- si impegna a redigere entro tre mesi dall'inizio del
mandato un Programma di Esecuzione dove
vengono indicati i propositi del Consiglio, le
linee guida per la formazione dei Club
Locali e il Calendario dei principali eventi
nazionali (il quale viene aggiornato di anno in
anno)
ARTICOLO 15°)
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza
dell'Associazione a tutti gli effetti di legge e
presiede il Consiglio Direttivo Nazionale.
Tiene, congiuntamente con il Segretario -
Tesoriere, l'Amministrazione del fondo comune,
riscuotendo le entrate e pagando le spese
inerenti allo svolgimento dell'attività
associativa.
Per ogni iniziativa comportante oneri per
l'Associazione, il Presidente Nazionale dovrà
essere preventivamente autorizzato dal Consiglio
Direttivo salvo che per le spese amministrative
nei limiti di quanto previsto dal conto
preventivo annuale.
ARTICOLO 16°)
In caso di assenza o di impedimento del
Presidente Nazionale le funzioni dello stesso
vengono esercitate congiuntamente dai due
componenti il Consiglio Direttivo Nazionale
aventi maggiore anzianità di iscrizione
all'Associazione o, in caso di parità fra i
componenti, aventi la maggiore età.
ARTICOLO 17°)
Il Segretario - Tesoriere viene nominato dal
Consiglio Direttivo Nazionale e scelto fra i
propri membri.
Egli, congiuntamente con il Presidente
Nazionale, amministra il fondo comune;
- tiene aggiornato il registro dei soci;
- collabora con il Presidente per l'esecuzione
dei deliberati del Consiglio Direttivo
Nazionale.
ARTICOLO 18°)
Club LOCALE.
La FNGO supporta e incoraggia le iniziative locali, offrendo assistenza e materiale di gioco, qualora necessari, per permettere iniziative autonome che abbiano come scopo la diffusione del gioco (tornei locali, sessioni dimostrative, fiere o eventi simili).
Per stabilire un Club Locale, la FNGO richiede la presenza stabile di un numero minimo di partecipanti. Uno di questi giocatori dovrà essere socio effettivo per ricoprire il ruolo di Presidente del Club, il quale dovrà confrontarsi con il CDN per inserire a calendario eventuali tornei locali e che sarà responsabile del materiale messo a disposizione dalla FNGO.
Le candidature sono vagliate dal Consiglio Direttivo e devono essere rinnovate di anno in anno.
TITOLO IV: DISPOSIZIONI
AMMINISTRATIVE
ARTICOLO 19°)
L'anno sociale ha inizio il primo gennaio e fine
il 31 Dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 20°)
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ARTICOLO 21°)
Il fondo comune è costituito:
a) dalle quote di iscrizione
(di tornei o eventi organizzati dalla FNGO) e da quelle
annuali di associazione.
b) dagli eventuali contributi donazione,
lasciti, elargizioni, oblazioni.
c) dalla rendita del fondo sociale.
ARTICOLO 22°)
Le quote di iscrizione e quella sociale annua
vengono stabilite dal Consiglio Direttivo
Nazionale,
con delibera da sottoporsi per la conferma alla
prima Assemblea dei soci..
ARTICOLO 23°)
Il conto preventivo e consuntivo annuale redatti
dal Presidente nazionale e dal Segretario
Tesoriere vengono esaminati dal Consiglio
Direttivo Nazionale, prima di essere sottoposti
all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
Il preventivo per il periodo antecedente la
prima convocazione di Assemblea verrà stabilito
dal Consiglio Direttivo nazionale.
TITOLO V: MODIFICHE ALLO
STATUTO - REGOLAMENTO
ARTICOLO 24°)
Le proposte di modifica dello Statuto possono
essere avanzate dal Presidente o dal Consiglio
Direttivo Nazionale o da
almeno 10 soci effettivi.
Esse vanno inserite all'ordine del giorno della
prima assemblea successiva.
Il programma di esecuzione dello Statuto,
predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale,
sarà pure sottoposto all'Assemblea per
l'approvazione. Le modifiche allo Statuto sono
approvate con il voto favorevole di almeno 3/4
dei soci effettivi intervenuti all'Assemblea e
sempreché tale aliquota rappresenti la
maggioranza dei soci aventi diritto al voto.
N.B. I minorenni non possono votare.
TITOLO VI: VARIE
ARTICOLO 25°)
L'appartenenza all'Associazione viene comprovata
dalla tessera sociale rilasciata all'atto
dell'iscrizione.
Per i soci effettivi, essa andrà convalidata
annualmente secondo le norme del regolamento.
ARTICOLO 26°)
L'interpretazione delle norme del presente
Statuto deve essere fatta con il sussidio delle
norme regolamentari e viceversa; per quanto non
sia stato in esse espressamente previsto, si fa
rinvio alle vigenti leggi dello Stato.
ARTICOLO 27°)
L'Associazione è costituita a tempo illimitato.
Essa potrà essere sciolta solo per unanime
volontà di almeno tutti i soci effettivi meno
uno.
In caso di scioglimento il fondo comune verrà
devoluto a fini assistenziali come precisato
nella relativa deliberazione dell'Assemblea dei
soci.
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